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Normativa

DayLight

TAB. 1

Circolare ministeriale n° 13011 (valori minimi luce naturale e artificiale)

Tipologia di ambiente

Illuminazione in Lux

Sul piano dei tavoli negli spazi per il disegno, il ricamo, ecc.

300

Sulle lavagne e sui cartelloni

300

Sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura, uffici

200

Negli spazi per riunioni, ginnastica

100

Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri

100

TAB. 2

Circolare ministeriale n° 13011

Tipologia di ambiente

Fattore medio di luce diurna
(hm)

Ambiente di degenza

0.03

Palestre, refettori

0.02

Uffici, spazi per la distribuzione, scale

0.01

TAB. 3

Decreto ministeriale del 18/12/1075
(valori minimi luce naturale e artificiale)

Tipologia di ambiente

Illuminazione in Lux

Sul piano dei tavoli negli spazi per il disegno, il ricamo, ecc.

300

Sulle lavagne e sui cartelloni

300

Sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura, uffici

200

Negli spazi per riunioni, ginnastica

100

Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri

100

TAB. 4

Legge Regionale n° 48 del 9/11/84 (Illuminamento medio)

Tipologia di ambiente

Illuminazione in Lux

Passaggi, corridoi, scale

100

Lavori grossolani

200

Lavori media finezza

300

Lavori fini

500

Lavori finissimi

1000

TAB. 5

Edilizia

hm = 0,01

hm = 0,02

hm = 0,03

Residenziale

 

Tutti i locali di abitazioni

 

Scolastica

Uffici, scale, servizi igienici

Palestre e refettori

Ambienti ad uso didattico, laboratori

Ospedaliera

Uffici, scale, servizi igienici

Uffici, scale, servizi igienici

Ambienti di degenza, diagnostica, laboratori

Le norme riguardanti l’illuminazione naturale nelle costruzioni edilizie sono contenute nei seguenti provvedimenti:
Decreto del Presidente della Repubblica n° 303 del 19/3/56, "Norme generali per l’igiene del lavoro", G.U. n°105 del 30/4/56.
Circolare del Ministero del Lavori Pubblici del 22/5/67 n° 3151, "Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie", relativa all’edilizia civile sovvenzionata.
Circolare del Ministero del Lavori Pubblici del 22/12/74 n° 13011, dal titolo "Requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà tecniche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione".
Decreto Ministeriale del 5/7/75 dal titolo "Modificazioni alle istituzioni Ministeriali del 20/6/1896 relative all’altezza minima dei locali ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione", G.U. n° 190 del 18/7/75.
Decreto Ministeriale del 18/12/75 dal titolo "Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", G.U. n° 29 del 2/2/76.
Legge Regionale n° 48 del 9/11/84 dal titolo "Prima normativa tecnica Regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica." B.U. Regione Emilia Romagna n° 133 del 12/2/84.
C.E.R., quaderno n°11 del Comitato per l’edilizia residenziale dal titolo "Norme prestazionali per l’edilizia Residenziale", Roma 1985.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n°303
L’articolo 10 tratta specificatamente della "illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro" prescrivendo: "i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori".

La Circolare Ministeriale n° 3151
Nel paragrafo 1.1.03 si legge: "L’area delle porzioni vetrate delle pareti perimetrali opache […] non deve di norma eccedere il valore necessario per ottenere che il coefficiente medio d’illuminazione diurna degli ambienti risulti superiore o almeno uguale a 0.06.

Il controllo della prescrizione ora detta va fatto per via di calcolo con la relazione:
               Sf * Tv
hm = -------------------- * E
            (1 – Rm) * S
in cui:
Sf = superficie della porzione vetrata delle finestra in metri quadri;
Tv = coefficiente di trasparenza del vetro e uguale a 0.6 per finestre munite di due lastre parallele
Rm = coefficiente medio di rinvio delle facce interne delle pareti dell’ambiente;
S = area delle pareti dell’ambiente;
E = coefficiente di illuminazione diurna calcolato in corrispondenza del baricentro della finestra".

La Circolare Ministeriale n° 13011
Nella Circolare ministeriale n° 13011 del 22/12/74 risulta di interesse il paragrafo 1.3 riguardante "l’illuminazione interna degli ambienti" ospedalieri. "L’illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di degenza e diagnostica (laboratori e terapie, visita medica) dovrà essere realizzata in modo da assicurare un adeguato livello di illuminazione con accettabili disuniformità di luminanza. La protezione dai fenomeni di abbagliamento …".
In particolare il punto 1.3.02 prescrive: "I valori minimi dei livelli di illuminazione naturale e artificiale sono indicati nella tabella seguente:
vedi TAB. 1

Particolare cura deve essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto, facendo in modo che nel campo visuale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi rapporti di 20 volte i valori medi".
Il fattore di luce diurna (punto 1.1.03 della Circolare Ministeriale n° 3151) deve risultare uguale ai seguenti valori:
vedi TAB. 2

Il Decreto Ministeriale del 5/7/75
L’articolo 5 predispone che "tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento".

Il Decreto Ministeriale del 18/12/75
Nel punto 3.0.8 si legge:
"I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell’edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste".
Il paragrafo 5.5 esplicita le "condizioni dell’illuminazione e del colore". L’illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola deve essere tale da assicurare agli alunni il massimo del comfort visivo: pertanto deve avere i seguenti requisiti:
livello di illuminazione adeguato
equilibrio delle luminanze
protezione dai fenomeni di abbagliamento
Illuminamento sul piano di lavoro
Illuminazione in Lux
vedi TAB. 3

Legge Regionale n° 48 del 9/11/84
La regione Emilia Romagna ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n° 133 del 12/11/84 la Legge Regionale n° 48 del 9/11/84 dal titolo "prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica".
Scopo della Legge è quello di migliorare la qualità ambientale e tecnologica dell’edilizia residenziale pubblica.
All’interno della stessa si fa riferimento alle caratteristiche della quantità e della qualità sia della luce naturale che artificiale.
vedi TAB. 4

Il bollettino consiglia di adottare un valore minimo pari al 70% per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità. I valori che si possono riscontrare in ambito europeo sono pressoché identici e la differenza dipende soprattutto dalla disponibilità energetica del paese.

Il Fattore Medio di Luce Diurna
Tutte le leggi posteriori alla Circolare Ministeriale n° 3151, fanno riferimento al fattore medio di luce diurna, da questa introdotto e definito come: "il rapporto tra l’illuminamento medio dell’ambiente chiuso e l’illuminamento che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e luogo, su una superficie orizzontale esposta all’aperto in modo da ricevere luce dall’intera volta celeste senza irraggiamento diretto del Sole".
          Illuminamento interno  
hm = --------------------------------
          Illuminamento esterno
La stessa circolare indica la stessa formula di calcolo:
                Sf * t
hm = -------------------- * e
           (1 – Rm) * S
in cui:
e = coefficiente di illuminazione diurna calcolato in corrispondenza del baricentro della finestra, cioè con la frazione di cielo visto da quel punto;
t = coefficiente di trasparenza del vetro;
Sf = superficie della porzione vetrata della finestra;
S = area totale delle superfici che racchiudono l’ambiente;
Rm = coefficiente medio di rinvio delle superfici "Sf" e "S";
Il fattore hm dipende sia dalla destinazione generale dell’edificio, sia dalla funzione propria dei singoli spazi all’interno di esso. La seguente tabella riassume i valori dettati dalle norme, considerando il livello di illuminazione all’esterno pari a 5000 lux.
vedi TAB. 5

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